Privacy: diffidate dai cookies
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Privacy: diffidate dai cookies
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Si tratta di informazioni che hanno ovviamente a che vedere con la privacy: attraverso i cookies, infatti, il provider è in grado di profilare il proprio utente, conoscerne i gusti, le preferenze e di conseguenza promuovere in modo 'nascosto' offerte commerciali su misura.
La normativa italiana pone come violazione penalmente rilevante l’accesso illecito a dispositivi e strumenti informativi: parliamo di un crimine che lede la nostra sicurezza. È come se i ladri, invece che nella nostra abitazione, entrassero dentro i nostri pc o nei tablet.
In questo caso il consiglio è sempre quello di prevenire qualsiasi tentativo di accesso illegale, quindi di fare uso, con grande “fantasia”, di password e credenziali di accesso, cambiandole frequentemente. In caso di violazione da parte di utenti esterni, occorre non perdere tempo e denunciare subito l’accaduto alle autorità competenti. Chi lo ha fatto, potrebbe ritentare.
Diverso dall’accesso illecito ai sistemi informatici è, ovviamente, il caso delle informazioni e dei dati che, attraverso i nostri comportamenti digitali, poniamo a disposizione del pubblico. Senza accorgercene ogni giorno visitiamo moltissime pagine web e, in modo quasi automatico, consentiamo ai gestori di questi siti di comprendere le nostre abitudini, i nostri gusti, le nostre preferenze e quindi di inviare contenuti a base commerciale “studiati” ad hoc su di noi
Di ciò si è avveduto anche il Garante per la Tutela dei dati personali che ha emanato nel maggio dello scorso anno un apposito provvedimento contro la profilazione degli utenti della Rete. Questa attività, ampiamente diffusa, rappresenta una grave violazione della privacy nei confronti di chiunque acceda al web, al pari del comportamento di chi, attraverso il trattamento abusivo di uno specifico indirizzo Ip, risalga all’anagrafica dell’utente.
Nel contesto della privacy si gioca, come noto, anche la partita della tutela dei contenuti online e quella dei titolari dei diritti sulle opere protette. Infatti, la tutela del diritto d’autore nell’Unione europea e in Italia, in particolare, è fortemente condizionata dalla applicazione delle norme in materia di privacy. Nel nostro Paese nel corso degli anni il Garante, sulla scorta delle Direttive comunitarie, ha limitato grandemente la possibilità per i titolari dei diritti di agire nei confronti dei soggetti che operassero illegalmente la disseminazione di opere protette attraverso la rete telematica.
Con ripetuti interventi l’autorità italiana ha di fatto vanificato ogni possibilità per i titolari dei diritti di fare valere i propri interessi violati in sede giudiziale civile nei casi di file-sharing abusivo. Inoltre, con un ulteriore specifico atto del 28 febbraio 2008, lo stesso Garante ha espresso la propria valutazione negativa relativamente all’adozione di ogni genere di monitoraggio da parte dei titolari dei diritti ai fini dell’identificazione dei soggetti che operano scambi illeciti di opere protette attraverso il file-sharing.
Di conseguenza, le disposizioni sulla privacy, che si vanno ad affiancare a un sistema giuridico di norme interne e comunitarie poste a presidio di una forte tutela della proprietà intellettuale, frustrano il raggiungimento di tali obiettivi di protezione del diritto, dando luogo a una situazione di incertezza giuridica in questa specifica materia.
Si tratta di informazioni che hanno ovviamente a che vedere con la privacy: attraverso i cookies, infatti, il provider è in grado di profilare il proprio utente, conoscerne i gusti, le preferenze e di conseguenza promuovere in modo 'nascosto' offerte commerciali su misura.
La normativa italiana pone come violazione penalmente rilevante l’accesso illecito a dispositivi e strumenti informativi: parliamo di un crimine che lede la nostra sicurezza. È come se i ladri, invece che nella nostra abitazione, entrassero dentro i nostri pc o nei tablet.
In questo caso il consiglio è sempre quello di prevenire qualsiasi tentativo di accesso illegale, quindi di fare uso, con grande “fantasia”, di password e credenziali di accesso, cambiandole frequentemente. In caso di violazione da parte di utenti esterni, occorre non perdere tempo e denunciare subito l’accaduto alle autorità competenti. Chi lo ha fatto, potrebbe ritentare.
Diverso dall’accesso illecito ai sistemi informatici è, ovviamente, il caso delle informazioni e dei dati che, attraverso i nostri comportamenti digitali, poniamo a disposizione del pubblico. Senza accorgercene ogni giorno visitiamo moltissime pagine web e, in modo quasi automatico, consentiamo ai gestori di questi siti di comprendere le nostre abitudini, i nostri gusti, le nostre preferenze e quindi di inviare contenuti a base commerciale “studiati” ad hoc su di noi
Di ciò si è avveduto anche il Garante per la Tutela dei dati personali che ha emanato nel maggio dello scorso anno un apposito provvedimento contro la profilazione degli utenti della Rete. Questa attività, ampiamente diffusa, rappresenta una grave violazione della privacy nei confronti di chiunque acceda al web, al pari del comportamento di chi, attraverso il trattamento abusivo di uno specifico indirizzo Ip, risalga all’anagrafica dell’utente.
Nel contesto della privacy si gioca, come noto, anche la partita della tutela dei contenuti online e quella dei titolari dei diritti sulle opere protette. Infatti, la tutela del diritto d’autore nell’Unione europea e in Italia, in particolare, è fortemente condizionata dalla applicazione delle norme in materia di privacy. Nel nostro Paese nel corso degli anni il Garante, sulla scorta delle Direttive comunitarie, ha limitato grandemente la possibilità per i titolari dei diritti di agire nei confronti dei soggetti che operassero illegalmente la disseminazione di opere protette attraverso la rete telematica.
Con ripetuti interventi l’autorità italiana ha di fatto vanificato ogni possibilità per i titolari dei diritti di fare valere i propri interessi violati in sede giudiziale civile nei casi di file-sharing abusivo. Inoltre, con un ulteriore specifico atto del 28 febbraio 2008, lo stesso Garante ha espresso la propria valutazione negativa relativamente all’adozione di ogni genere di monitoraggio da parte dei titolari dei diritti ai fini dell’identificazione dei soggetti che operano scambi illeciti di opere protette attraverso il file-sharing.
Di conseguenza, le disposizioni sulla privacy, che si vanno ad affiancare a un sistema giuridico di norme interne e comunitarie poste a presidio di una forte tutela della proprietà intellettuale, frustrano il raggiungimento di tali obiettivi di protezione del diritto, dando luogo a una situazione di incertezza giuridica in questa specifica materia.
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